Donazioni indirette ed esenzione: l’Agenzia delle Entrate detta le condizioni
Federico Cocchi – Alessandra Cocchi – Davide Greco
Il caso
L’Agenzia delle Entrate con Risposta ad Interpello n. 366 del 6 luglio 2022 ha offerto interessanti chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione prevista dall’articolo 1, comma 4-bis, del D.lgs. n. 346 del 1990 (di seguito, anche, “TUS”) secondo cui ferma restando l’applicazione dell’imposta [sulle successioni e donazioni] anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l’imposta [sulle successioni e donazioni] non si applica nei casi di donazione o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto
sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore
aggiunto. La questione oggetto di interpello ha visto coinvolto un soggetto il quale, nelle intenzioni, avrebbe voluto
donare ad un terzo una somma di denaro all’esclusivo scopo di consentire a quest’ultimo di acquistare un determinato immobile ad uso abitativo. In particolare, l’istante chiedeva di conoscere se l’esenzione di cui all’articolo 1, comma 4-bis, del TUS potesse o meno applicarsi anche alle donazioni dirette di denaro, effettuate con atto pubblico precedente l’ufficializzazione dell’atto di trasferimento. Donazione, viene precisato, destinata a finanziare esclusivamente l’acquisto di un determinato immobile.
La soluzione dell’Amministrazione finanziaria
L’Amministrazione finanziaria, dopo aver introduttivamente precisato (e, ricordato) che: – ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del TUS l’imposta di successione e donazione si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi; – le liberalità “indirette” costituiscono, in sostanza, atti di disposizione, non formalizzati in atti pubblici, che perseguono le stesse finalità delle donazioni tipiche (lo scopo donativo, consistente nell’arricchimento del donatario per spirito di liberalità e conseguente depauperamento del donante, può risultare infatti anche da un negozio diverso dalla donazione “tipica”);
– l’esenzione di cui all’articolo 1, comma 4-bis, del TUS è riconosciuta nel caso in cui la “donazione o altra liberalità collegata” sia una liberalità indiretta (eseguita senza uno specifico atto registrato e consistente nella fornitura di una provvista economica finalizzata alla compravendita (i) di un immobile o (ii) di un’azienda da parte di un terzo); ha concluso che l’esenzione prevista dall’articolo 1, comma 4-bis, del D.lgs. n. 346/1990 è riconosciuta nelle ipotesi in cui la donazione o altra liberalità, non formalizzata in atti pubblici, sia collegata ad un trasferimento immobiliare soggetto ad IVA o registro e in esso enunciata.
Ai fini della verifica del “collegamento” richiesto dalla norma risulterà opportuno dichiarare in atto (i.e. nel rogito) che il pagamento sia avvenuto a cura del soggetto donante. Tale “accorgimento” permetterà di dimostrare il nesso tra la donazione del denaro e l’acquisto dell’immobile fondamentale ai fini dell’applicazione dell’esenzione.
Viceversa, non potrà beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 1, comma 4-bis, del TUS la donazione della provvista di denaro finalizzata all’acquisto dell’immobile, qualora essa venga formalizzata con apposito e separato atto pubblico notarile, antecedente alla stipula del contratto di compravendita immobiliare, realizzando in tal caso, una donazione diretta. In definitiva, quindi, l’esenzione in parola presupporrà che il donante ed il donatario enuncino nell’atto di compravendita che il pagamento del costo dell’immobile sia avvenuto con una provvista monetaria del soggetto donante.
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